Il proprietario che affida cani e gatti, ne rimane sempre responsabile in prima persona.

pet walking

Sempre più spesso, soprattutto per motivi lavorativi o nei periodi di vacanza, cani e gatti vengono affidati ad altre persone, quotidianamente o anche per lunghi periodi.

Con il crescere di queste necessità sono aumentate ovviamente anche le offerte da questo punto di vista ed è divenuto sempre più facile trovare qualcuno a cui affidare il proprio animale anche a prezzi stracciatissimi.

Il problema è proprio questo, cioè che il più delle volte si tratta di addetti che si improvvisano cat o dog sitter senza possedere la minima esperienza nel campo e, purtroppo, a volte, senza neanche nutrire un particolare amore verso i nostri amici pelosi.

Si presentano come professionisti del settore, ma in realtà puntano solamente al guadagno economico. Fino a che non accade nulla, questo potrebbe anche andare bene e passare in sordina, a fronte di un risparmio considerevole.

Però, cosa che forse non tutti sanno, occorre sempre tenere ben a mente che il proprietario di un animale domestico è sempre responsabile del proprio cane  o gatto anche quando questo viene affidato ad altre persone.

L’ ultima conferma di questa affermazione ci giunge dalla sentenza 41362/2014 emessa dalla Corte di Cassazione circa un mese fa, che cita: “Il proprietario di un cane risponde delle condizioni in cui viene tenuto anche se l’ha lasciato in custodia ad altri. Infatti, egli non solo deve dare precise indicazioni all’affidatario ma anche assicurarsi che vengano rispettate”.

Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver lasciato il proprio cane legato ad una corta catena senza acqua né cibo, con svariate ferite alle orecchie, in evidente stato di abbandono ed in mezzo alle mosche.

L’ uomo si è difeso dalle accuse affermando che il cane era stato affidato ad altra persona durante la sua assenza, alla quale aveva lasciato una pomata per la cura delle ferite alle orecchie, che evidentemente non era stata utilizzata.

Ma la legge parla chiaro in questi casi (art.727 del codice penale): “il reato di abbandono di animali non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa, detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza

Per cui, secondo le carte, la Suprema Corte ha ritenuto colpevole l’imputato perché, prima di assentarsi, “non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sé, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente)”.

Al contrario, ha accertato che  in un momento di piena calura, la ciotola di acqua era vuota o non completamente riempita, come documentato dalle foto, che ritraevano  l’animale con la lingua totalmente di fuori, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie.

E, ancora, i giudici hanno ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad una catena “troppo corta” per quattro giorni “salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette”. Del resto, “la situazione non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore”.

Da qui la condanna per “l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale”.

Questa è solamente una delle tante sentenze di maltrattamento di animali anche quando il proprietario ne è inconsapevole.

Vi sono poi quei casi in cui, invece, il cane si rende protagonista di danni a cose e persone, magari per una cattiva gestione della persona affidataria, dove a pagare sono sempre i proprietari dell’ animale.

Quindi è sempre meglio fare molta attenzione a ben giudicare le persone a cui affidiamo il nostro cane o gatto, impiegare un bel po’ di tempo per cercare di capire di quali referenze ed esperienze dispongono e, soprattutto, diffidare delle tariffe eccessivamente economiche.

La nuova Normativa Europea per l’ espatrio di cani, gatti e furetti.

viaggiare con Fido e Micio

Per uscire dai confini italiani e viaggiare in Europa con i propri cani, gatti e furetti è obbligatorio seguire determinate procedure.

Innanzitutto l’ animale deve necessariamente essere iscritto all’ anagrafe, come del resto richiede  la legge. Tale iscrizione viene effettuata sulla base di un codice identificativo contenuto all’ interno del Microchip che il Veterinario avrà precedentemente applicato al cane o gatto.

Occorre poi vaccinare il proprio animale contro la rabbia, almeno un mese prima della partenza, e mettersi in viaggio con la certificazione di un medico veterinario.

Se il cane è già stato precedentemente vaccinato ricordate sempre di controllare la scadenza perché la vaccinazione antirabbica ha validità per un anno.

L’ ultimo step è la richiesta del rilascio del passaporto, pratica che richiede un certo periodo di tempo, quindi è importante muoversi con un bel po’ di anticipo.

Secondo la recente Normativa Europea approvata dal Parlamento, il passaporto dovrà essere rilasciato da un veterinario abilitato e dovrà specificare il codice del microchip, i dettagli della vaccinazione antirabbica e le informazioni sulla salute dell’ animale.

Senza questi requisiti l’ animale potrebbe venire bloccato e non essergli consentito di passare la frontiera.

Al fine di combattere il commercio speculativo o illegale di animali, la nuova Normativa prevede la possibilità di oltrepassare i confini nazionali con non più di cinque  animali, ma con alcune eccezioni, se essi  sono in viaggio per partecipare a concorsi, competizioni sportive o altri eventi, opportunamente documentati.

Una deroga alla Normativa sulla vaccinazione antirabbica è prevista per i cuccioli di età compresa tra le 12 e le 16 settimane, in ragione del fatto che la somministrazione di vaccini nei primi tre mesi di vita  creano un conflitto con gli anticorpi materni, risultando quindi inefficaci.

In caso di partenza urgente del proprietario, per cause di forza maggiore, deve essere concesso il “nulla osta” all’ ingresso dell’ animale, previa richiesta anticipata di un permesso, rilasciato dallo Stato Membro di destinazione.

Questa Normativa entrerà in vigore probabilmente nei primi mesi del 2015, fino a quel momento si farà riferimento alle norme attuali, secondo le quali per il trasferimento in un Paese della Comunità Europea è sufficiente la vaccinazione antirabbica registrata sul passaporto, che si può richiedere presso la Usl di competenza.

Per il Regno Unito, la Svezia e i Paesi Extra-Comunitari la normativa è differente; è quindi consigliabile informarsi sulla documentazione da produrre presso il consolato del Paese stesso, prima di partire.



Nel 2013 previsto il taglio delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie

agevolazioni fiscali cani e gatti

La normativa fiscale prevede la detrazione delle spese veterinarie, ma con alcune limitazioni in base a due criteri fondamentali.

Il primo riguarda la specie dell’ animale: è possibile infatti detrarre solo le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.

Il secondo limite è rappresentato dall’ importo della detrazione stessa: fiscalmente l’ importo massimo previsto per le cure veterinarie è di Euro 387,34, ma questo importo viene decurtato della franchigia stabilita in Euro 129,11.

In pratica la detrazione fiscale del 19% (almeno fino al 2012) si applica nella fascia di spesa compresa tra 129,11 e 387,34 Euro, per un risparmio massimo di Euro 49,06.

Per facilitare la comprensione di questa normativa prendiamo in considerazione alcuni esempi:

  • Spesa annua di €. 250,00:

€ 250,00 – € 129,11 (franchigia) = € 120,89
Detrazione 19% su 120,89 = € 22,97

  • Spesa annua inferiore a € 129,11:

nessuna detrazione

  • Spesa annua di € 1.000,00:

€ 387,34 (importo massimo) – € 129,11 (franchigia) = € 258,23
Detrazione massima del 19% = € 49,06

Purtroppo la manovra correttiva di luglio 2011 ha stabilito che tutte le agevolazioni fiscali, tra cui quelle relative alle spese veterinarie, saranno ridotte del 5% nel 2013 e del 20% nel 2014.

Quindi anche l’ importo delle detrazioni è destinato a diminuire.


CANI

Il microchip, non solo un obbligo di legge!

microchip riconoscimento cane gatto

Oltre ad essere un obbligo di legge, per il quale è prevista una multa in caso di non rispetto, il microchip è in realtà uno strumento necessario e molto utile per cani e gatti perché ne consente la loro identificazione e quella del proprietario.

In effetti, può essere considerato una vera e propria investitura ufficiale di appartenenza ad una determinata famiglia.

La normativa in vigore prevede l’ applicazione del microchip e l’ iscrizione all’ Anagrafe Canina Regionale entro 60 giorni dalla nascita del cucciolo, o comunque entro tale termine dalla adozione del cane.

Il microchip può essere impiantato, oltre che su cani e gatti, anche su furetti e conigli.

Nel caso in cui acquistiate il vostro cucciolo, sarebbe opportuno assicurarvi che il venditore abbia già provveduto all’ applicazione del microchip ed alla regolare iscrizione all’ Anagrafe Canina.

Se invece avete adottato un cane o un gatto che ne è sprovvisto è possibile recarsi dal proprio veterinario di fiducia muniti dell’ attestazione di pagamento del bollettino postale, intestato alla Asl di appartenenza, della cifra di 8 Euro, di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Alcune strutture veterinarie si occupano anche del pagamento del bollettino dietro modesto compenso per il servizio offerto.

L’ applicazione del microchip è veramente semplice e consiste in una iniezione sottocutanea, praticata per convenzione all’ altezza della spalla sinistra, tramite la quale si inserisce un piccolo dispositivo della lunghezza di 11 mm per 2 mm di larghezza.

A fronte di tanta semplicità è possibile trarre molteplici vantaggi dal microchip, che, infatti, consente una immediata identificazione dell’ animale e del suo padrone in caso di smarrimento o fuga spontanea.

Inoltre questo metodo identificativo rappresenta di sicuro un forte deterrente ai furti, in quanto un cane che ne è provvisto è difficilmente rivendibile.

A differenza del vecchio tatuaggio, che veniva praticato sulla coscia dell’ animale allo stesso scopo, il microchip non perde, con il passare del tempo, la sua leggibilità e diversamente dalla medaglietta di riconoscimento non può essere perduto.

Io mi spingerei oltre, proponendo ai costruttori del microchip un sistema GPS in grado di rilevare la posizione dell’ animale, in caso di smarrimento o furto: in questo modo potremmo davvero passeggiare tranquilli, negli spazi appositamente adibiti, con il nostro cane libero di correre senza guinzaglio.

L’ unica cosa alla quale occorre porre particolare attenzione è quella di ricordarsi di comunicare alla Asl eventuali cambi di residenza o trasferimenti di proprietà, al fine di consentire l’ aggiornamento costante dei dati dell’ animale.



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