Il proprietario che affida cani e gatti, ne rimane sempre responsabile in prima persona.

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Sempre più spesso, soprattutto per motivi lavorativi o nei periodi di vacanza, cani e gatti vengono affidati ad altre persone, quotidianamente o anche per lunghi periodi.

Con il crescere di queste necessità sono aumentate ovviamente anche le offerte da questo punto di vista ed è divenuto sempre più facile trovare qualcuno a cui affidare il proprio animale anche a prezzi stracciatissimi.

Il problema è proprio questo, cioè che il più delle volte si tratta di addetti che si improvvisano cat o dog sitter senza possedere la minima esperienza nel campo e, purtroppo, a volte, senza neanche nutrire un particolare amore verso i nostri amici pelosi.

Si presentano come professionisti del settore, ma in realtà puntano solamente al guadagno economico. Fino a che non accade nulla, questo potrebbe anche andare bene e passare in sordina, a fronte di un risparmio considerevole.

Però, cosa che forse non tutti sanno, occorre sempre tenere ben a mente che il proprietario di un animale domestico è sempre responsabile del proprio cane  o gatto anche quando questo viene affidato ad altre persone.

L’ ultima conferma di questa affermazione ci giunge dalla sentenza 41362/2014 emessa dalla Corte di Cassazione circa un mese fa, che cita: “Il proprietario di un cane risponde delle condizioni in cui viene tenuto anche se l’ha lasciato in custodia ad altri. Infatti, egli non solo deve dare precise indicazioni all’affidatario ma anche assicurarsi che vengano rispettate”.

Nella fattispecie un uomo è stato condannato per aver lasciato il proprio cane legato ad una corta catena senza acqua né cibo, con svariate ferite alle orecchie, in evidente stato di abbandono ed in mezzo alle mosche.

L’ uomo si è difeso dalle accuse affermando che il cane era stato affidato ad altra persona durante la sua assenza, alla quale aveva lasciato una pomata per la cura delle ferite alle orecchie, che evidentemente non era stata utilizzata.

Ma la legge parla chiaro in questi casi (art.727 del codice penale): “il reato di abbandono di animali non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa, detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza

Per cui, secondo le carte, la Suprema Corte ha ritenuto colpevole l’imputato perché, prima di assentarsi, “non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sé, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente)”.

Al contrario, ha accertato che  in un momento di piena calura, la ciotola di acqua era vuota o non completamente riempita, come documentato dalle foto, che ritraevano  l’animale con la lingua totalmente di fuori, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie.

E, ancora, i giudici hanno ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad una catena “troppo corta” per quattro giorni “salvo che per i pochi minuti destinati alla somministrazione delle crocchette”. Del resto, “la situazione non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore”.

Da qui la condanna per “l’esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell’animale”.

Questa è solamente una delle tante sentenze di maltrattamento di animali anche quando il proprietario ne è inconsapevole.

Vi sono poi quei casi in cui, invece, il cane si rende protagonista di danni a cose e persone, magari per una cattiva gestione della persona affidataria, dove a pagare sono sempre i proprietari dell’ animale.

Quindi è sempre meglio fare molta attenzione a ben giudicare le persone a cui affidiamo il nostro cane o gatto, impiegare un bel po’ di tempo per cercare di capire di quali referenze ed esperienze dispongono e, soprattutto, diffidare delle tariffe eccessivamente economiche.



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