L’ ordinanza del 3 Marzo 2009 in materia di assicurazioni, messa a punto per la tutela dell’ incolumità pubblica in caso di aggressione da parte di cani, ha rivoluzionato finalmente la precedente e molto criticata normativa, in vigore dal 9 Settembre 2003 (ordinanza n° 212), che nei sei anni di vigenza aveva dato scarsissimi risultati.
La vecchia disposizione, infatti, si basava sull’ individuazione tramite una “lista nera” di razze pericolose, per le quali era resa obbligatoria la stipula di un contratto di assicurazione, escludendo però, di fatto, tutti quei cani che, appartenenti a razze definite innocue, venivano considerati esenti da tale obbligo, ma in realtà potenzialmente aggressivi anch’ essi.
Se si conosce un pò il mondo canino si arriva facilmente alla conclusione che l’ aggressività o la pericolosità di un cane non può di certo essere stabilita dalla razza cui esso appartiene, di sicuro non in modo così assoluto, nonostante la predisposizione di alcune razze, piuttosto che altre, ad assumere comportamenti pericolosi nei confronti dell’ uomo o dei suoi simili.
Va da sè che l’ ordinanza 212 del 2003 sia stata ripetutamente contestata sia dai proprietari di cani che dalle Associazioni che ne difendono i diritti.
Il nuovo provvedimento, dunque, elimina, in primis, l’ elenco delle razze dei cani ritenute pericolose, che, tra l’ altro, era privo di qualsiasi fondamento scientifico. Stabilisce, inoltre, il principio fondamentale secondo cui il proprietario di un cane è sempre responsabile del comportamento del proprio animale e che quindi risponderà egli stesso, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni causati a cose, persone o animali, nonché della qualità della vita del cane.
Nel Settembre del 2008 la Corte di Cassazione ha inoltre stabilito quanto segue: ” in caso di lesioni cagionate dall’aggressione di un cane, nella fattispecie di grossa taglia, affidato dal proprietario ad un terzo (nel caso di specie la moglie) non in grado di controllare l’animale e quindi di impedire l’evento lesivo, deve riconoscersi la concorrente responsabilità del proprietario non in virtù di una responsabilità oggettiva bensì in ragione degli obblighi che per lui derivano dalla posizione di garanzia collegata al fatto di essere lui solo la persona che dispone dell’animale e che può controllarne le reazioni”.
Nel tentativo di sensibilizzare le persone sulla prevenzione degli eventi pericolosi, la nuova ordinanza istituisce l’ obbligo di utilizzare un guinzaglio che non superi la lunghezza di 1.50 metri per tutti i cani che transitino nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ad eccezione delle aree predisposte dal Comune per lo svago dei cani, e di portare sempre con sé la museruola da applicare in caso di pericolo.
Al fine di favorire la formazione dei proprietari di cani sulla corretta detenzione degli animali i Comuni, congiuntamente con i medici Veterinari delle Asl, hanno l’ obbligo di istituire dei percorsi formativi che prevedano il rilascio di una specifica attestazione chiamata “patentino“, che diviene obbligatoria per i cani “impegnativi” identificati a livello territoriale.
Nell’ identificazione di questi cani definiti “impegnativi” il Veterinario curante assume un ruolo fondamentale: è suo compito infatti, nel caso in cui rilevi un rischio, stabilire le misure preventive e la necessità di eventuali interventi terapeutici a livello comportamentale e di iscrivere tali soggetti in un apposito Registro dei cani morsicatori o con problemi comportamentali, a cura delle ASL.
I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di Assicurazione di responsabilità civile e condurre il cane a passeggio con guinzaglio e museruola. Quindi l’ obbligatorietà scatta nel momento in cui il cane abbia già aggredito, ferito o comunque dato segni di pericolosità verso persone o animali. In tutti gli altri casi rimarrà scelta del padrone stipulare o no una polizza.
L’ ordinanza prevede inoltre l’ obbligo di raccogliere le feci in ambito urbano e a detenere, quindi, tutti gli strumenti necessari per la raccolta, e conferma il divieto di addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani, le operazioni di selezione ed incrocio tese allo stesso fine, la pratica del doping, gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia dell’animale (recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie e taglio della coda), fatto salvi gli interventi curativi certificati dal medico veterinario.
Comunque al di là della obbligatorietà o meno della stipula di un’ Assicurazione sul Cane, sottoscriverne una ci consente di dormire sogni più tranquilli, perchè anche il cane più buono del mondo può, prima o poi nella vita, causare problemi, anche involontari e di piccola entità, a danno di cose o persone.
In effetti è possibile assicurare il nostro cane per responsabilità civile con pochi Euro l’ anno; si parla di cifre che si aggirano intorno ai 30-40 Euro, fino ad arrivare a premi di 100.00 Euro se si desidera assicurare il nostro migliore amico anche per eventuali spese veterinarie, in caso di incidente o intervento chirurgico. Considerando che le tariffe di tali prestazioni non sono per nulla modeste, forse i soldi spesi per l’ accensione di un piano assicurativo possono considerarsi soldi spesi bene.
Ci sono poi, ovviamente, dei pacchetti specifici per tutte le situazioni più disparate, dalle Assicurazioni per i cani da caccia, a quelle per i cani da lavoro, per i cani da mostra e, molte volte, la Compagnia Assicuratrice offre la possibilità di accorpare l’ Assicurazione del nostro 4 zampe a quella di tutta la famiglia con enormi vantaggi economici.
Davide
Mag 14, 2013 @ 11:30:49
La mia compagna ha incautamente sciolto il nostro cane, non accorgendosi che in cima ad una scalinata di un parco, frequentato da cani e proprietari, c’era un cane con la propria padrona regolarmente al guinzaglio. Ne è nata una zuffa tra i due cani, entrambi maschi, il mio pastore tedesco/husky e l’altro pastore tedesco/ Labrador o non so cosa. La mia compagna è intervenuta tra i due e con l’aiuto del guinzaglio è riuscita a farli smettere e ad allontanare il nostro. Nel tentativo di richiamarlo per legato, si è sporta in avanti e l’altro cane posto dietro di lei è lasciato libero dalla padrona, le ha addentato il braccio sinistro lasciandole due profondi segni che rendevano visibili tendini ed ossa, oltre a non consentirle la mobilità del braccio e della mano. A termini di legge a chi viene attribuita la responsabilità del danno causato ? Che cosa rischiano i cani ? E i proprietari? Grazie in anticipo per l’eventuale delucidazione
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caniegattionline
Mag 14, 2013 @ 14:39:38
Mi sembra una situazione abbastanza difficile. Dal canto vostro può esserci il torto di aver sciolto il vostro cane in un parco che non ho capito bene se sia frequentato da cani o se sia adibito a zona cani: sembra una sottigliezza ma costituisce una grande differenza.
Nel primo caso voi potreste di sicuro incorrere in una multa abbastanza salata.
Per quanto riguarda il danno provocato alla sua compagna, in genere in tali situazioni (morso cane-uomo) vengono attuate tutta una serie di procedure sia mediche che non, per verificare lo stato di salute del cane, la regolarità delle vaccinazioni, e il grado di pericolosità del cane stesso. Di solito i cani ci rimettono un po’ perché non hanno la legge dalla loro parte.
Comunque se entrambi siete assicurati la faccenda riguarda le vostre compagnie di Assicurazione, altrimenti richiede di sicuro l’ intervento di un avvocato.
Purtroppo una risposta più esaustiva necessita di competenze particolari in ambito legale.
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Martolini Enrica
Mag 07, 2015 @ 09:33:11
Il cane di mio figlio, è stato segnalato alla ASL per aver morso al polpaccio in modo lieve un signore (Il cane è un cane da pastore che difende un piccolo gregge di capre dai lupi presenti nella zona e vedendo questo tale che è passato incautamente tra le capre non ascoltando le indicazioni di mio figlio, lo ha rincorso mordendogli il polpaccio. Da quel momento il cane non è più uscito con le capre e lo controlliamo nel giardino di casa) Ora ci siamo accorti che l’Assicurazione del capo famiglia che avevamo non copre più i cani già segnalati alla Asl. Ho provato a cercare un’assicurazione che copra gli eventuali danni di questi cani cosiddetti morsicatori ( e non pericolosi perché pericoloso si riferisce alla razza ma non ai precedenti) e non riesco a trovarla. Anche nel vostro articolo affermate che l’assicurazione per questi cani è obbligatoria. Ma come si fa ad assicurarli se nessuno gli assicura? Voi avete per caso il nome di un’assicurazione che risolve questo problema? Grazie!
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caniegattionline
Mag 07, 2015 @ 14:53:46
Salve,
se non lo ha già fatto può provare ad informarsi sulla assicurazione Dottordog. Si tratta di una assicurazione indipendente da quelle familiari, specifica per i danni provocati a cose e persone dal cane.
Non è neanche tanto costosa e ci sono più possibilità di spesa e di copertura.
Può trovare tutti i riferimenti sul sito apposito http://www.dottordog.com
Saluti
Veronica
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